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Nuova classificazione rifiuti

Il MATT, con la pubblicazione delle note ministeriali 11719 del 25 settembre 2015 e 11845 del 28 settembre 2015, ha confermato la piena applicazione nel nostro ordinamento giuridico del Regolamento (UE) n. 1357/2014 e della Decisione 955/2014/UE, recanti disposizioni in materia di classificazione di rifiuti.

Il MATT (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare), con la pubblicazione delle note ministeriali  11719 del 25 settembre 2015 e 11845 del 28 settembre 2015, ha confermato la piena applicazione nel nostro ordinamento giuridico del Regolamento (UE) n. 1357/2014 e della Decisione 955/2014/UE, recanti disposizioni in materia di classificazione di rifiuti.

A tale riguardo si precisa che dal 1 giugno 2015:

– gli allegati D ed I del D. Lgs 152/2006 – se in contrasto con le suddette disposizioni –  sono inapplicabili ed è necessario provvedere ad una riclassificazione dei rifiuti con cosiddetto “codice a specchio”, che potrebbero passare da pericolosi a non pericolosi o viceversa;

– l’allegato D del D. Lgs 152/2006 continua ad essere applicato relativamente ai punti 6 e 7 del paragrafo “Introduzione”, in quanto recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l’articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle suddette disposizioni;

– l’Allegato I, deve intendersi interamente disapplicato perché contiene disposizioni non conformi al disposto del nuovo regolamento.

Si ricorda che le principali novità apportate dal Regolamento (UE) n.1357 sono le seguenti:

 – ridefinizione delle caratteristiche di pericolo con l’adozione della sigla HP in luogo della sigla H;

– definizione di nuovi criteri di attribuzione delle caratteristiche di pericolo.

La decisione 955/2014/UE ha inoltre introdotto due nuovi codici CER, il 01.03.10 (fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di  – cui alla voce 01.03.07) e il 19.03.08 (mercurio parzialmente stabilizzato), e ha modificato la descrizione del codice 01.03.09 con “fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01.03.10”.



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