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Pitture al cadmio: nuove limitazioni

Il Reg. (UE) n. 2016/217 del 16 febbraio 2016 recante modifica della voce 23, Cadmio dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ha stabilito nuovi limiti in materia di circolazione di pitture al cadmio.

Il Reg. (UE) n. 2016/217 del 16 febbraio 2016 recante modifica della voce 23, Cadmio dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ha stabilito nuovi limiti in materia di circolazione di pitture al cadmio.

Nello specifico, a decorrere dall’8 marzo 2016, il regolamento ha vietato la vendita e l’immissione sul mercato delle pitture con i codici [3208] e [3209] con concentrazione di cadmio  (espressa in Cd metallico)pari o superiore allo 0,01 % in peso.

Il regolamento ha, inoltre, precisato che, nel caso in cui il tenore di zinco sia superiore al 10 % in peso, la concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) non deve essere pari o superiore allo 0,1 % in peso). E’, inoltre, vietata l’immissione sul mercato degli articoli pitturati la cui concentrazione di cadmio (espressa in Cd metallico) è pari o superiore allo 0,1 % in peso della pittura utilizzata.

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