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Normativa sulle nuove etichettature alimentari europee

Dal 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il Regolamento UE n° 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce alcuni cambiamenti in merito alla fornitura di informazioni sugli alimenti.

Dal 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il Regolamento UE n° 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce alcuni cambiamenti in merito alla fornitura di informazioni sugli alimenti. Scopo del regolamento è garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti.

Ecco le principali novità previste dalla nuova normativa comunitaria:

– diventa obbligatorio indicare la presenza di allergeni anche per gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure imballati su richiesta del cliente o preimballati sul luogo di vendita (ad es. per gli alimenti offerti nei ristoranti, nelle mense, nelle bancarelle o per i preincarti venduti nei negozi);

– è espresso il divieto di riportare sugli imballi indicazioni fuorvianti che inducano i consumatori in errore riguardo al prodotto: aspetto, descrizione e presentazione grafica saranno resi più comprensibili;

– per rendere le etichette più facilmente leggibili è stata fissata la dimensione minima delle diciture obbligatorie che dovranno avere caratteri tipografici minimi stabiliti.

– in merito alla data di scadenza, questa dovrà comparire su ogni singola porzione preconfezionata di prodotto;

– sulla confezione dovrà essere indicata la data (giorno, mese e anno) di congelamento o di primo congelamento di carne non lavorata, preparazioni a base di carne e dei prodotti non trasformati a base di pesce congelato;

– viene stabilito l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni fresche, refrigerate o congelate di animali delle specie suina, ovina, caprina e di volatili. Dovrà essere indicata, se diversa, anche l’origine dell’ingrediente primario e di altri alimenti per cui saranno successivamente pubblicate relazioni esplicative;

– per i prodotti e le preparazioni a base di carne sottoforma di tagli, fette, porzioni, la denominazione dell’alimento deve comprendere l’indicazione della presenza di acqua aggiunta se quest’ultima rappresenta più del 5% del peso del prodotto finito;

– i prodotti a base di carne ed i prodotti della pesca che, pur sembrando costituiti da un unico pezzo, sono frutto dell’unione di più parti di carni o di pesce dovranno essere identificati con le diciture: “carne ricomposta

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