Piombo e CLP: cambia tutto dal 1° settembre! Con il XXI ATP del Regolamento CLP (Reg. (UE) 2024/197) arrivano importanti novità sulla classificazione del piombo, nuovi fattori M, nuove soglie di concentrazione e impatti diretti non solo su sostanze e miscele, ma anche su leghe e rifiuti.
A partire dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, che modifica l’allegato VI del Regolamento CLP (CE n.1272/2008). Questo aggiornamento, noto come XXI ATP (Adeguamento al Progresso Tecnico), introduce importanti novità nella classificazione armonizzata del piombo, sia in forma di polvere che in forma massiva. Le conseguenze pratiche riguarderanno direttamente non solo le sostanze pure, ma anche miscele, leghe metalliche e persino i rifiuti che contengono questo metallo. La principale modifica consiste nell’aumento dei cosiddetti fattori M per la polvere di piombo e nell’introduzione di una nuova classificazione ambientale anche per il piombo in forma massiva.
Ma cosa sono i fattori M?
Si tratta di moltiplicatori che il regolamento CLP assegna a determinate sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico. Questi fattori hanno lo scopo di amplificare il peso della sostanza nel calcolo della pericolosità di una miscela: anche quantità molto piccole possono determinare una classificazione ambientale, proprio perché la sostanza è considerata particolarmente dannosa.
Per il piombo in polvere (diametro delle particelle <1 mm) i nuovi valori sono M-acuto = 10 e M-cronico = 100, mentre per il piombo in forma massiva (con particelle di diametro pari o superiori a 1mm) è stato introdotto un M-cronico = 10.
Questa modifica ha effetti diretti sulla classificazione delle miscele. Secondo il metodo della sommatoria previsto dal CLP, una sostanza classificata come Aquatic Chronic 1 con un fattore M elevato non contribuisce solo a questa categoria, ma anche alle classi meno severe (Chronic 2 e 3). Ciò significa che anche la presenza di tracce di piombo, soprattutto in forma polverulenta, può obbligare a classificare la miscela come pericolosa per l’ambiente acquatico.
Con i nuovi criteri, infatti, i limiti di concentrazione si abbassano notevolmente:
· Miscele contenenti polvere di piombo (< 1 mm) (M-acuto = 10, M-cronico = 100)
o Aquatic Acute 1 (H400): quando la concentrazione di piombo ≥ 2,5% (Calcolo: C × M ≥ 25% → C × 10 ≥ 25% → C ≥ 2,5%)
o Aquatic Chronic 1 (H410): quando la concentrazione di piombo ≥ 0,25% (Calcolo: C× M 25% → C × 100 ≥ 25% → C ≥ 0,25%)
o Aquatic Chronic 2 (H411): quando la concentrazione di piombo ≥ 0,025% (Calcolo: (C × M × 10) ≥ 25% → C × 100 × 10 ≥ 25% → C ≥ 0,025%)
o Aquatic Chronic 3 (H412): quando la concentrazione di piombo ≥ 0,0025% (Calcolo: (C × M × 100) ≥ 25% → C × 100 × 100 ≥ 25% → C ≥ 0,0025%)
· Leghe e miscele contenenti piombo in forma massiva (≥ 1 mm) (M-cronico = 10)
o Aquatic Chronic 1 (H410): quando la concentrazione di piombo ≥ 2,5% (Calcolo: C × M ≥ 25% → C × 10 ≥ 25% → C ≥ 2,5%)
o Aquatic Chronic 2 (H411): quando la concentrazione di piombo ≥ 0,25% (Calcolo: (C × M × 10) ≥ 25% → C × 10 × 10 ≥ 25% → C ≥ 0,25%)
o Aquatic Chronic 3 (H412): quando la concentrazione di piombo ≥ 0,025% (Calcolo: (C × M × 100) ≥ 25% → C × 10 × 100 ≥ 25% → C ≥ 0,025%)
A queste novità ambientali si aggiunge una conferma sul fronte della tossicità per la riproduzione. Il piombo rimane infatti classificato come Tossico per la riproduzione di categoria 1A (H360FD) e per i suoi effetti sull’allattamento (H362). In questo caso esiste un limite di concentrazione specifico (SCL) che stabilisce che una miscela, e quindi anche una lega metallica, deve essere considerata tossica per la riproduzione se contiene piombo in percentuale pari o superiore a 0,03%.
Le nuove soglie hanno conseguenze rilevanti anche per il trasporto su strada secondo la normativa ADR. Le miscele contenenti piombo possono infatti essere classificate come “materie pericolose per l’ambiente” (Classe 9, UN 3077 per i solidi) se soddisfano i criteri Aquatic Chronic 1 o 2. Applicando le regole ADR con i nuovi fattori M, si ottiene che le miscele contenenti piombo in polvere devono essere trasportate in regime ADR già a partire dallo 0,025%, mentre per quelle contenenti piombo in forma massiva la soglia è dello 0,25%. È evidente quindi che l’aggiornamento abbassa notevolmente i limiti di concentrazione al di sopra dei quali un materiale deve essere considerato pericoloso durante il trasporto, ampliando il numero di situazioni soggette agli obblighi di imballaggio, etichettatura e documentazione ADR.
Un capitolo a parte riguarda la classificazione dei rifiuti: la normativa segue regole definite dalla Decisione 2000/532/CE (che istituisce l’Elenco Europeo dei Rifiuti, EER) e dalle Linee guida SNPA. Per un rifiuto identificato con un codice EER a specchio o pericoloso assoluto la valutazione dipende dalla concentrazione delle sostanze contenute: nel caso di Piombo fuori limite si fa riferimento alla Linee guida SNPA che specificano un valore di concentrazione di 0,3%, diverso da 0,03% limite di concentrazione specifico del CLP (H360FD).
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