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CLP: il rame al centro delle nuove classificazioni armonizzate

Dopo l’entrata in vigore, nel settembre 2025, della nuova classificazione armonizzata del piombo, introdotta dal Regolamento Delegato (UE) 2024/197 nell’ambito del 21° ATP al CLP, l’Unione Europea estende ora gli aggiornamenti anche al rame.
Queste modifiche fanno parte di un più ampio processo di revisione delle classificazioni armonizzate delle sostanze pericolose, previsto dal Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP), il principale quadro normativo europeo per la classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele chimiche.

Queste si inseriscono in un contesto di adeguamento scientifico e normativo continuo, volto a garantire livelli più elevati di protezione dell’ambiente acquatico e a uniformare i criteri di classificazione chimica secondo le più recenti evidenze tecniche e dati ecotossicologici.

Attraverso gli Adeguamenti al Progresso Tecnico (ATP), l’aggiornamento ha coinvolto diverse sostanze di rilevanza industriale, con particolare attenzione ora rivolta al rame (Cu).

Classificazione del rame: cosa cambia

La classificazione armonizzata del rame metallico è stata introdotta con il Regolamento Delegato (UE) 2024/2564, ovvero il 22° ATP al CLP, pubblicato nel 2024 e che diventerà obbligatoria dal 1° maggio 2026.


Principali novità per il rame:

La nuova classificazione riguarda forme di rame metallico definite sulla base della “superficie specifica” (SSA): questo parametro è correlato alla dimensione delle particelle e alla quantità di superficie esposta, che influisce sulla tossicità ambientale.

·       Soglia rilevante: SSA > 0,67 mm²/mg

·       Tipologie coinvolte: polveri e granulati fini

Classi di pericolo introdotte

Per le forme con SSA superiore alla soglia:

  • H400 – Molto tossico per gli organismi acquatici
  • H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
  • Introduzione di fattori M per la valutazione della tossicità delle miscele

La classificazione si applicherà obbligatoriamente dal 1° maggio 2026, con la possibilità di essere adottata volontariamente in anticipo dai fornitori già dal 20 ottobre 2024.


Impatti operativi

Questa novità comporta modifiche operative e documentali per produttori, importatori e utilizzatori di rame e leghe di rame:

1. Documentazione

  • Aggiornamento delle Schede di Dati di Sicurezza (SDS)
  • Revisione delle classificazioni CLP delle miscele
  • Adeguamento dei criteri di valutazione del pericolo ambientale

2. Etichettatura e trasporto

  • Introduzione/aggiornamento dei pittogrammi ambientali (GHS)
  • Possibili modifiche alla classificazione ADR

3. Normativa e compliance

  • Verifica dell’assoggettabilità alla normativa Seveso
  • Adeguamento alle nuove condizioni di gestione e stoccaggio


Implicazioni per le imprese e le filiere produttive

  • Aggiornamento documentale e tecnico: SDS, schede CLP, etichettatura e gestione delle miscele contenenti queste sostanze.
  • Formazione e compliance normativa: adeguarsi a criteri di classificazione più stringenti, con possibili implicazioni su trasporto e gestione dei rifiuti metallici.

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