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PPWR: Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. Cosa cambia dal 12 Agosto e come prepararsi.


Perché il PPWR è importante

Il regolamento modifica profondamente il paradigma della gestione degli imballaggi, spostandosi da una semplice gestione dei rifiuti a una progettazione sostenibile fin dalla fase di ideazione del packaging. Questo approccio riduce l’impatto ambientale legato alla produzione, al trasporto, all’uso e allo smaltimento, limitando l’uso di risorse non rinnovabili e le emissioni di gas serra.

Le aziende sono chiamate a sviluppare imballaggi più efficienti in termini di peso e volume, privilegiando materiali riciclabili e, dove possibile, riutilizzabili.

Obiettivi europei di riduzione dei rifiuti da imballaggi rispetto ai livelli del 2018:

• Riduzione del 5% entro il 2030

• Riduzione del 10% entro il 2035

• Riduzione del 15% entro il 2040

Questi traguardi si inseriscono in un contesto di crescente attenzione verso l’economia circolare, dove il riuso, la riduzione degli scarti e la recuperabilità diventano leve fondamentali per la competitività e la sostenibilità a lungo termine.

Cosa cambia dal 12 Agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 il PPWR entrerà in piena applicazione, imponendo nuove responsabilità a produttori, importatori, distributori e utilizzatori di imballaggi. Le principali disposizioni riguardano:

• Obblighi generali di conformità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo;

• Predisposizione della documentazione tecnica e della Dichiarazione UE di Conformità;

• Maggiore tracciabilità degli imballaggi e degli operatori economici coinvolti;

• Estensione delle responsabilità a fabbricanti, importatori e distributori per garantire la conformità;

• Nuove restrizioni sulla presenza di sostanze pericolose, inclusi i PFAS, negli imballaggi destinati al contatto con alimenti.

Limiti per PFAS e metalli pesanti negli imballaggi alimentari

Il Regolamento PPWR introduce limiti più stringenti per i PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti, per tutelare la salute pubblica. Le soglie stabilite sono:

• 25 parti per miliardo (ppb) per ciascuna sostanza PFAS singola;

• 250 ppb per la somma totale dei PFAS rilevati;

• 50 parti per milione (ppm) per il contenuto totale, comprensivo anche dei PFAS con formulazione polimerica.

Questi limiti si aggiungono alle restrizioni già vigenti per metalli pesanti quali piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, che non devono superare la concentrazione complessiva di 100 mg/kg negli imballaggi.

Requisiti minimi di materiale riciclato e tempistiche di applicazione

Il PPWR stabilisce percentuali precise e crescenti di materiale riciclato che gli imballaggi di plastica devono contenere a partire dal 2030, differenziate per tipo di materiale e uso. Ad esempio, entro il 1° gennaio 2030, gli imballaggi in PET sensibili al contatto dovranno contenere almeno il 30% di materiale riciclato post-consumo, mentre questo valore salirà al 50% entro il 2040.

Analogamente, per altri materiali plastici le quote variano tra il 10% e il 35%, crescendo progressivamente fino a raggiungere tra il 25% e il 65% nel 2040. Questi requisiti si applicano agli imballaggi per la vendita, multipli e per il trasporto.

L’adempimento a queste soglie sarà monitorato tramite atti delegati e metodi di calcolo definiti dalla Commissione Europea, includendo soglie di esclusione specifiche per parti in plastica inferiori al 5% del peso totale dell’imballaggio. Conoscere e pianificare fin da subito queste percentuali è fondamentale per garantire la conformità e organizzare efficacemente i processi produttivi e la scelta delle materie prime.

Le prossime tappe

Il 12 agosto 2026 rappresenta solo l’inizio di un percorso normativo che vedrà l’introduzione progressiva di ulteriori obblighi rivolti a tutte le fasi della filiera del packaging, tra cui:

• Introduzione dei requisiti minimi di contenuto di plastica riciclata negli imballaggi a partire dal 2030;

• Classificazione obbligatoria della riciclabilità degli imballaggi;

• Applicazione del principio di progettazione “Design for Recycling” per aumentare la separabilità e il riciclo;

• Riduzione dello spazio vuoto negli imballaggi, in particolare nel settore e-commerce e nel trasporto;

• Divieto di alcune tipologie di imballaggi monouso;

• Definizione di target obbligatori di riutilizzo per specifici settori;

• Introduzione di nuovi sistemi armonizzati di etichettatura ambientale e di QR Code informativi per i consumatori.

Valutazione della conformità, tracciabilità e documentazione tecnica

Per mettere un imballaggio sul mercato UE in conformità al PPWR, è obbligatorio seguire procedure specifiche di valutazione della conformità. Il fabbricante deve redigere una Documentazione Tecnica completa, che comprende una descrizione accurata dell’uso previsto, disegni tecnici, norme applicate e risultati di prove e controlli interni.

Questa documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni per imballaggi monouso e 10 anni per quelli riutilizzabili, ed è soggetta a controllo da parte delle autorità competenti su richiesta.

Ogni imballaggio deve inoltre recare un identificativo univoco (ad esempio un numero di lotto o di serie) e informazioni di contatto del fabbricante o titolare del marchio per consentire la completa tracciabilità.

Dal 12 agosto 2028 sarà obbligatoria un’etichettatura armonizzata a livello UE, finalizzata a facilitare la corretta raccolta differenziata. Tale etichettatura includerà simboli standardizzati sulla composizione materiale e, a partire dal 2029, un esteso obbligo di etichettatura per gli imballaggi riutilizzabili.

Questi requisiti puntano ad aumentare la trasparenza e la responsabilità lungo l’intera filiera degli imballaggi.

Come prepararsi

Per conformarsi al PPWR è fondamentale una pianificazione anticipata e strutturata. Le imprese dovrebbero seguire una checklist operativa che comprende:

• Verificare la conformità attuale dei materiali usati nel packaging rispetto ai nuovi limiti normativi;

• Richiedere dichiarazioni aggiornate e certificate dai fornitori sulla composizione e riciclabilità degli imballaggi;

• Programmare analisi di laboratorio specializzate per rilevare PFAS, metalli pesanti e altre sostanze soggette a restrizione;

• Aggiornare la documentazione tecnica, inclusi progetti, schede di sicurezza e Dichiarazioni UE di Conformità;

• Valutare e implementare interventi di redesign del packaging per migliorare riciclabilità e minimizzare materiali non necessari;

• Formare il personale interno sulle nuove disposizioni normative e sulle procedure di controllo qualità;

• Monitorare costantemente l’evoluzione regolatoria e i provvedimenti di attuazione della Commissione Europea.

Ruoli e responsabilità degli operatori economici nel PPWR

Il PPWR definisce con chiarezza i ruoli e le responsabilità lungo tutta la filiera degli imballaggi:

• Fabbricante: chi progetta, fabbrica o fa fabbricare l’imballaggio; responsabile della conformità tecnica e legale;

• Fornitore: soggetto che fornisce materiali o componenti al fabbricante; obbligato a fornire informazioni dettagliate sulla composizione e sicurezza;

• Importatore: colui che immette sul mercato UE imballaggi prodotti fuori dall’Unione; responsabile della conformità prima dell’immissione;

• Distributore: chi mette a disposizione il packaging sul mercato durante il ciclo di fornitura; con obbligo di verifica della conformità e tracciabilità;

• Fornitore di servizi logistici: deve garantire che magazzinaggio e trasporto non compromettano la conformità degli imballaggi.

Questi ruoli sono funzionali a un sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), che prevede contributi finanziari per la raccolta e il riciclo degli imballaggi nel paese di vendita.

Un’occasione oltre l’obbligo normativo

Il PPWR non è solo un adempimento giuridico, ma rappresenta un’opportunità per innovare prodotti e processi. Anticipare l’adeguamento può ridurre il rischio di sanzioni, migliorare le prestazioni ambientali degli imballaggi e rafforzare la posizione competitiva sul mercato europeo.

In questo percorso, il supporto di laboratori qualificati e di partner specializzati nella verifica della conformità normativa risulta strategico per affrontare in modo efficace le nuove sfide regolatorie.

FAQ - Domande Frequenti sul Nuovo Regolamento PPWR

1. Quando entrerà in vigore il PPWR?
Il regolamento sarà applicabile dal 12 agosto 2026, con requisiti progressivi che si estenderanno fino al 2040.

2. Chi è responsabile della conformità secondo il PPWR?
Fabbricanti, importatori e distributori sono responsabili della conformità degli imballaggi immessi sul mercato europeo.

3. Quali sono i limiti per la presenza di PFAS negli imballaggi alimentari?
I limiti sono 25 ppb per singolo PFAS, 250 ppb per la somma totale e 50 ppm per PFAS complessivi, compresi quelli polimerici.

4. Quali obblighi riguardano il contenuto minimo di materiale riciclato?
Dal 2030 sono previsti requisiti minimi variabili dal 10% al 35%, con incrementi fino al 65% nel 2040, a seconda del tipo di imballaggio e materiale.

5. Come devono essere etichettati gli imballaggi?
Dal 2028 sarà obbligatoria un’etichettatura armonizzata UE con simboli che indicano la composizione del materiale per favorire la raccolta differenziata.

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