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Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento UE n. 1169/2011)

In base al Regolamento UE n. 1169/2011 entrato in vigore il 13 dicembre 2014, le informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze devono essere fornite al consumatore finale da qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura.

In base al Regolamento UE n. 1169/2011 entrato in vigore il 13 dicembre 2014, le informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze (elencati nell’allegato II del medesimo regolamento), devono essere fornite al consumatore finale da qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all’interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile.

L’art. 44 , paragrafo 2, del regolamento UE n. 1169/2011 rimanda agli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni nazionali sulla scelta dei mezzi ritenuti più idonei a fornire indicazioni sugli allergeni contenuti negli alimenti offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività, senza imballaggio, imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Con la circolare “indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività (Regolamento UE 1169/2011)

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